Rubrica modificata dall’art. 1, comma 31, della L.R. 10/11/2014, n. 10.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 10/11/2014, n. 10 la modifica non si applica:

- alle denunce di inizio di attività (DIA) di cui all’articolo 6, comma 1 della presente legge e successive modifiche per le quali, al 12/11/2014, sia stata presentata la DIA ancorché non siano decorsi i termini di cui all’articolo 23, commi 1, 3 e 4 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche

- alle domande di permesso di costruire di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge e successive modifiche per le quali, al 12/11/2014, sia stata convocata la conferenza di servizi, ovvero sia stata presentata regolare richiesta di permesso di costruire entro novanta giorni precedenti al 12/11/2014. Per le DIA e le domande di permesso di costruire, presentate ai sensi della presente legge e successive modifiche, incluse quelle per le quali sia già stato rilasciato il titolo abilitativo e stipulato l’atto d’obbligo, l’interessato può richiedere l’applicazione delle modifiche di cui all’articolo 1, entro sessanta giorni dal 12/11/2014.

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