Articolo sostituito dall’art. 5, comma 15, della L.R. 13/08/2011, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 5, della L.R. 08/08/2014, n. 8, così recitava:

“Art. 25 - (Disposizioni per favorire il recupero dei nuclei edilizi abusivi e definizione delle domande di sanatoria edilizia) — 1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia straordinaria ancora pendenti, ferme restando le specifiche previsioni della L. 47/1985 e successive modifiche, dell’articolo 39 della L. 724/1994 e successive modifiche, dell’articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003 e successive modifiche e della L.R. 12/2004 e successive modifiche, con particolare riguardo all’esclusione dalla sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli disposta dall’articolo 32, comma 27, lettera d), del D.L. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003 e alla necessità, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai fini della formazione del silenzio-assenso, i soggetti che hanno presentato domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalla predetta normativa possono presentare al comune alternativamente:

a) una perizia giurata del tecnico abilitato dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per decorso dei termini stabiliti dall’articolo 35 della l. 47/1985, dall’articolo 39 della l. 724/1994, dall’articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché dall’articolo 6 della l.r. 12/2004, ove ne ricorrano le condizioni previste, con particolare riferimento alla necessità, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso;

b) la documentazione integrativa a quella trasmessa al comune, resa in conformità alle relative discipline delle singole sanatorie edilizie.

2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 tutte le domande per cui sia stata notificata l’improcedibilità.

3. I comuni, entro novanta giorni dal ricevimento dalla perizia giurata di cui al comma 1, lettera a), verificano la veridicità delle attestazioni stesse. Decorso il termine senza l’adozione di un provvedimento di autotutela da parte del comune, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria si intende formato a tutti gli effetti di legge secondo quanto previsto dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1 per la formazione del silenzio-assenso e a condizione che, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, sia stato ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai sensi delle citate leggi di sanatoria.

4. L’interessato presenta la documentazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7. Il comune, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione, provvede a rilasciare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria; nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il termine per il rilascio del titolo è di centoventi giorni. Trascorsi inutilmente i termini per il rilascio del titolo è possibile attivare le procedure di cui al comma 1, lettera a), ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi citate.

5. Il comune interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’attestazione di cui al comma 1, lettera a) ovvero dalla concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del comma 4, trasmette la documentazione necessaria all’autorità giudiziaria ai fini di quanto previsto dall’articolo 38 della l. 47/1985 e successive modifiche.

6. Al fine di consentire l’effettivo espletamento delle funzioni amministrative di competenza comunale connesse alla definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i comuni possono applicare diritti istruttori, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 7.

7. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2012, con regolamento di attuazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce i criteri e le modalità per la presentazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1 nonché per la definizione dei diritti istruttori ai sensi del comma 6.

8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, il comune invia alla Regione l’elenco completo dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria, rilasciati anche per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché l’elenco delle richieste dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria ancora non definite.

9. I comuni, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, adottano o adeguano le perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. A seguito dell’adozione della perimetrazione, i comuni adottano gli ulteriori strumenti urbanistici previsti dalla l.r. 28/1980 per la riqualificazione dei nuclei edilizi abusivi. La mancata adozione della perimetrazione di cui al presente comma entro i termini previsti produce la decadenza da eventuali finanziamenti previsti dalla l.r. 28/1980 e successive modifiche e l’impossibilità di accedere ai finanziamenti relativi alla riqualificazione urbana di cui all’articolo 9.”

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