Articolo abrogato dall’art. 10, comma 3, della L.R. 14/08/2017, n. 9, così recitava:

Art. 5 - Costituzione e gestione dell'albo

La costituzione e la gestione dell'Albo è affidata ad apposita Commissione composta da:

a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede;

b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici;

c) un responsabile di sezione dell'Ufficio V;

d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario;

e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale.

Entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione della commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale impartisce apposite direttive per l'espletamento delle funzioni attribuite alla commissione stessa. La commissione di cui al presente articolo dura in carica tre anni; i membri designati possono essere riconfermati. Le decisioni sono adottate a maggioranza con la presenza di almeno quattro membri su sei.”

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