Articolo sostituito dall’art. 31 della L.R. 30/07/2009, n. 13; modificato dall’art. 37 della L.R. 17/06/2011, n. 7 e abrogato dall'art. 16, comma 4 della L.R. 12/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 35 - Attività di tatuaggio e di piercing

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale (118).

2. Il regolamento comunale prevede:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività;

c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.”

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