Articolo modificato dall’art. 9, comma 1 della L.R. 16/05/2014, n. 10; dall’art. 62, comma 1 della L.R. 17/06/2011, n. 7; sostituito dall’art. 3, comma 10 della L.R. 29/12/2011, n. 18 e abrogato dall’art. 10, comma 1 della L.R. 16/05/2014, n. 10, così recitava:

“Art. 61 - Nuova imprenditorialità

1. Al fine di sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi:

a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;

b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;

c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi alla data di iscrizione all'A.I.A. a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine.

2-bis. Per nuove imprese artigiane si intendono le imprese iscritte all’A.I.A. da non più di ventiquattro mesi.”

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