Articolo sostituito dall’art. 43 della L.R. 17/06/2011, n. 7 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 04/04/2013, n. 4, così recitava:

“Art. 40 - Disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe

1. Le imprese di cui all’articolo 36 osservano la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i Comuni:

a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l’apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;

b) acquisiti i pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l’apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre;

c) nelle località interessate da significative presenze turistiche, rilevate dai Comuni medesimi in rapporto alla popolazione residente, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di dodici domeniche o festività, in aggiunta a quelle previste alla lettera b), previa acquisizione dei pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nelle località a prevalente economia turistica di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), le imprese di cui all’articolo 36 determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

5. Le imprese di cui all’articolo 36, ubicate al di fuori delle località a prevalente economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle località medesime, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

6. Le giornate di apertura di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 4 e 5 sono compensate entro un anno dall’ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. A tal fine l’impresa interessata comunica al Comune, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva, un programma con l’indicazione dei periodi di chiusura feriale compensativa da esporsi nella sede o nell’unità locale dell’impresa.”

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