Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, della L.R. 06/07/2016, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 65, comma 1, della L.R. 16/11/2018, n. 35, così recitava:

"Art. 46 - (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonché all’articolo 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. n. 152/2006, con delibera della Giunta regionale, sono predisposte le istruzioni per l’applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.Lgs. n. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del D.Lgs. n. 152/2006 intendendosi per discarica quanto previsto dall’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attna7ione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario, determina l’ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro i limiti minimi e massimi ai sensi dell’articolo 3, comma 29 della legge n. 549/1995, come modificato dall’articolo 26 della legge n. 62/2005.

6. La Regione, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge con apposito atto legislativo, disciplina le modalità per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall’articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e s.m.i., in relazione al tributo regionale, così come previsto dall’articolo 3, comma 34 della legge n. 549/1995.

7. A decorrere dall’ 1° agosto 2016, ferme restando le misure di premialità di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dall’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi previste di raccolta differenziata, l’ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

8. Le tariffe di cui al presente comma si applicano anche ai conferimenti di rifiuti all’incenerimento.

9. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di finanziamenti ai comuni per l’esecuzione di interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che, nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con priorità per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata nell’anno precedente, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale può destinare, nel limite del 30% degli stanziamenti del fondo “Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, fondi per emergenza straordinaria.

10. Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale provvede ad adeguare il disciplinare di cui alla D.G.R. n. 551 dell’8 maggio 2012 con cui si stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di erogazione di contributi ai comuni sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati conformandola ai principi stabiliti nel precedente comma 9."

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