Articolo aggiunto dalla L.R. del 28/12/2010 n.20 e successivamente abrogato dalla L.R. del 09/05/2011 n.9. L’articolo 10-bis così recitava: “1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2004, la Regione assume anche la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 5 km dal confine provinciale.

2. Per le ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei possibili siti alternativi.”

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