Articolo abrogato dalla L.R. del 25/10/2011 n.18. L’articolo 9 così recitava: “1. L’AdA esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia; b) predisposizione ed adozione del Piano d’ambito (PdA) di cui all’articolo 10; c) monitoraggio sull’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria, segnalando alla Regione eventuali criticità; d) trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni, di un rapporto sullo stato di attuazione del PdA; e) determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006; f) determinazione della tariffa per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g);  g) affidamento della gestione dei servizi e controllo sul servizio reso dal soggetto gestore; h) adozione del contratto di servizio sulla base dello schema di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h); i) approvazione della carta dei servizi.

2. L’attività di controllo di cui al comma 1, lettera g), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA ed il rispetto dei diritti dell’utenza.

3. L’AdA è tenuta alla trasmissione al catasto regionale di cui all’articolo 12 dei dati relativi alla gestione dei rifiuti tramite il sistema informatizzato adottato dall’ARPAM, nonché a fornire alla Regione e alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. L’AdA attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.”

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