Articolo abrogato dal D.Lgs. del 09/05/2005 n. 96, in quanto non riportato nel nuovo capo III del Titolo III. L’articolo 715-bis così recitava: “Art. 715-bis. - Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari - 1. Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai 300 metri dal perimetro dell'aeroporto.

2. Nelle stesse direzioni, alla distanza di 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di 6 metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può esser superato di 1 metro per ogni 50 metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i 45 metri sul livello medio dell'aeroporto.  Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di 45 metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può esser superato di 1 metro ogni 40 metri di distanza.  Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

3. Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri 3 e chilometri 7,5 dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i 60 metri sul livello medio dell'aeroporto stesso”.

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