Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 189. Adunanza dei creditori.

1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.

2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura."

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