Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 92. Avviso ai creditori per la verifica.

1. Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell’articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.

2. Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel territorio dello Stato l’avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel territorio dello Stato, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.”

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