Articolo aggiunto dall’art. 1, della L. 08/02/2006, n. 54 e, successivamente, abrogato dall’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014, così recitava:

“Art. 155-sexies. - Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”

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