La Sent. Corte Cost. 27/03/1974, n. 82 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 187, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 575. - Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.”

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