Articolo sostituito dall’art. 130, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 10, della L. 10/12/2012, n. 219, così recitava:

“Art. 290. - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.”

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