Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/28. - Certificati anagrafici

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.”

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