Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/23. - Proroga della durata dello stato di adottabilità

In caso di revoca dell’affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall’articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell’affidamento preadottivo revocato.”

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