Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/17. - Cessazione dello stato di adottabilità - Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell’ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l’ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell’articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione.”

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