Articolo abrogato dalla L. 05/08/1981, n. 442, così recitava:

"Art. 592. (Abbandono di un neonato per causa di onore) — Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61."

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