Articolo prima aggiunto dalla L. 23/03/1956, n. 167 e poi abrogato dalla L. 24/02/2006, n. 85, così recitava:

"Art. 292-bis. (Circostanza aggravante) — La pena prevista nei casi indicati dall'articolo 278, dall'art. 290, comma secondo, e dall'art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino