Comma aggiunto dall’art. 1, comma 11, della L. 23/06/2017, n. 103 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, della L. 09/01/2019, n. 3, così recitava:

“I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.”

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