Articolo sostituito dal R.D.L. 01/04/1935, n. 327 e in seguito abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480: “Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

Il sottosegretariato può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;

b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;

c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;

d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'interno, designato dal ministero stesso;

e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'educazione nazionale, designato dal ministero stesso;

f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;

g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori.”

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