Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480: “Art. 213 - (art. 217 T.U. 1926) - Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.

Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 2.000.000.

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