Articolo abrogato dal D.L. 30/12/1989, n. 416 (L. 28/02/1990, n. 39), a sua volta abrogato dalla L. 06/03/1998, n. 40: “Art. 145 - (art. 146 T.U. 1926) - Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci.”

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