Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14. Diritti relativi agli immobili espropriati - Pronunciata l’espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, anche nel caso previsto nell’ultimo comma dell’art. 13.”

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