Comma abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 112 dell’articolo 3 così recitava: “112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle forze armate, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, sentiti i ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24.12.1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento emanato con regio decreto 17.6.1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione e attuazione di opere e interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8.6.1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto dell'incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del ministro della difesa, composta da esponenti dei ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello stato;

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini e alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il ministro della difesa comunica l'elenco di tali immobili al ministero per i beni culturali e ambientali che si pronuncia entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla ricezione della richiesta;

La lettera f) è abrogata dalla L. 448/98, art. 44, comma 4.”

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