Articolo sostituito dal D.L. 13/05/1991, n. 152 (L. 12/07/1991, n. 203) e poi abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 339 così recitava:

“Articolo 339

È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.”

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