L’articolo 1, comma 1 del D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179 ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Successivamente il presente articolo è stato abrogato dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207, a decorrere dal 08/06/2011.

L’articolo 337 così recitava:

“Articolo 337

I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.”

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