Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 332 così recitava:

“Articolo 332

Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.”

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