Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 237 così recitava:

“Articolo 237

È proibito a chiunque di costrurre a distanza minore di venti metri dalla più vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia, o con copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile.

Tale divieto non deve però intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.”

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