Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 211 così recitava:

“Articolo 211

Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria saranno separate dalle proprietà laterali con siepi vive, muri, od altra specie di chiusura stabile e permanente. Potrà solo farsi una eccezione per le ferrovie, o loro tratti, l'esercizio dei quali fosse esclusivamente fatto con forze animali.

Salva questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordinaria, che le corra in contatto, sarà fatta con un muro od altra parete stabile equivalente, dell'altezza e delle forme da determinarsi negli atti di concessione.”

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