Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 222 così recitava:
“Articolo 222
Nei cavalcavia l'altezza della luce sarà regolata dall'altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce dei sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire, e colla natura di queste, secondo che saranno correggiabili o soltanto praticabili a pedoni.
Nei sotterranei, l'altezza del vano dovrà di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.”
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