Titolo abrogato dall'art. 161, del D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385, a decorrere dal 1° gennaio 1994, così recitava:

“Titolo V - NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27 Partecipazioni al capitale di enti creditizi

1. L'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dell'ente stesso.

2. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società e anche se la partecipazione è posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una società che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione.

3. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dell'ente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dell'ente creditizio.

4. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR.

5. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente stesso.

6. Quando il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca d'Italia, in conformità dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione.

7. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

 

Art. 28 Autorizzazioni

1. La Banca d'Italia, in conformità delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in conformità dei predetti criteri.

2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art. 29 Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali

1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'art. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'art. 27, la falsità del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. ]

 

Art. 30 Conflitti di interesse

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.

3. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.”

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