Articolo abrogato dal D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158, a decorrere dal 01/01/2016 (decorrenza anticipata dalla legge di stabilità 2016). L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33. - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.”

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