Articoli abrogati dal D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26) a decorrere dal 01/04/2019, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 13 del D.L. 4/2019 (L. 26/2019), così recitavano:

“Art. 2. - Reddito di inclusione - ReI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

2. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

3. Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà, come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed è articolato in due componenti:

a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;

b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo povertà, ai sensi dell'articolo 7.

5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.

6. Il ReI è richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, è riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed è erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalità di cui all'articolo 9.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, la situazione economica è dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilità di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

8. Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.

9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresì applicate ai sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico.

10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 14.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalità di cui all'articolo 15.

12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonché di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povertà, che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalità di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.

13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.

 

Art. 3. - Beneficiari

1. Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. Comma abrogato dalla L. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° luglio 2018.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

 

Art. 4. - Beneficio economico

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 10 per cento. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.

3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:

a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo. Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma.

6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.”

 

Il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 4/2019 (L. 26/2019) dispone:

"1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.”

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