Per l’attuazione esaustiva di quanto indicato all’art. 19 del presente decreto, si ritiene necessario che, oltre ai più probabili e gravosi effetti domino diretti (immediati o differiti), siano prese in considerazione, sulla base dei fattori specifici del sito (ad es, presenza di sostanze di particolare tossicità o reattività., presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette, impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in campo per l’azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, etc.), anche potenziali situazioni di effetto domino indiretto e che esse siano analizzate dai gestori interessati (informati e attivati dell’art. 19 del presente decreto) allo scopo di verificare l’eventuale necessità di adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali ad es. la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle emergenze tra stabilimenti limitrofi che consenta di attivare tempestivamente le misure di protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai genitori e di aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dei sistemi di gestione della sicurezza, dei Rapporti di sicurezza, dei Piani di emergenza interna e dei contenuti e delle modalità di diffusione delle informazioni alla popolazione e ai siti adiacenti.

Si evidenzia come, solitamente, nella valutazione quantitativa degli effetti domino finalizzata ad es. alla ricomposizione dei rischi in uno studio integrato di area (di cui alla parte 2 del presente allegato), sono invece prese in considerazione solo le situazioni di effetti domino di tipo diretto, in quanto considerati più probabili e gravosi. In particolare, non viene di solito preso in considerazione, tra le possibili cause iniziatrici di effetto domino, il rilancio di sostanze tossiche, poiché, anche se tale rilascio potrebbe determinare, in linea di principio, un ostacolo alla corretta conduzione di uno stabilimento vicino da parte degli operatori di questo, ostacoli analoghi e di egual effetto sono comunque imputabili alle altre numerose cause sempre presenti, ascrivibili al fattore umano o a problemi di ordine gestionale, che devono essere valutate da ogni gestore nell’ambito dell’analisi dei rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza, di cui all’art. 15 del presente decreto, ovvero alla base del sistema di gestione della sicurezza, di cui all’art. 14 del presente decreto, e opportunamente trattate. Inoltre, nella quasi generalità dei casi, l’insieme di tali cause interne allo stesso stabilimento ("endogene") è caratterizzato da frequenze attese di gran lunga superiori a quelle associate allo scenario di impatto originato dal rilascio di sostanza tossica da uno stabilimento vicino, nell’ambito della trattazione degli effetti domino finalizzata alla ricomposizione dei rischi di area, gli effetti domino indiretti, peraltro di complessa valutazione in termini quantitativi, possono essere pertanto considerati trascurabili, venendo comunque la situazione adeguatamente descritta e analizzata sulla sola base delle cause endogene.

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