Ai sensi dell’articolo 1, comma 524 e 525, della L. 11/12/2016, n. 232 nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi del presente articolo, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui al presente articolo, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma precedente e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

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