Articolo abrogato dalla L. 06/08/2015, n. 125. La L. 06/08/2015, n. 125 ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.” L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 - 1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

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