Il principio relativo alla nomina di un responsabile unico è stato oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale che, con la storica sentenza n. 401/2007, non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 del Codice, con riferimento all'art. 117, comma 4 Cost., stante la formulazione della norma che stabilisce una connessione tra l'organizzazione e i compiti nonché i requisiti del responsabile del procedimento, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale consente di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia invasiva della sfera di competenza legislativa residuale delle regioni, collocandosi invece, in funzione strumentale, nell'ambito di procedimenti che appartengono alla competenza ripartita Stato-regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti. Quanto alla previsione del Codice dei contratti (art. 10, comma 1) secondo cui il responsabile deve essere unico, con la stessa sentenza sopra citata la Corte ha avuto modo di affermare che la relativa questione di costituzionalità, con riferimento all'art. 117, comma 4 Cost., sulla base di quanto precisato in ordine all'organizzazione degli uffici preposti alla realizzazione delle opere pubbliche, non è fondata dal momento che la previsione di un responsabile unico dei relativi procedimenti non reca un vulnus alle competenze regionali. Competenze che, per quanto riguarda le modalità organizzative dell'attività del responsabile unico del procedimento, la Corte ha, peraltro, espressamente ribadito essere residuali delle regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, (cfr. Cort. cost. n. 43/2011). D'altra parte, la stessa legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 29, comma 2-bis, specifica che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della medesima legge concernenti, tra gli altri, l'obbligo per la pubblica amministrazione di individuare un responsabile del procedimento; precisando, al successivo comma 2-quater che «Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela».

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino