Il campo di applicazione degli obblighi indicati nel testo è reso incerto dal fatto che le disposizioni di legge non riproducono le definizioni degli interventi edilizi stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, ma fanno riferimento ai concetti di “costruzione”, “riparazione”, “sopraelevazione”, risalenti alle norme antisismiche degli anni ‘70 (L. 64/1974). Appare peraltro prudenziale procedere agli adempimenti anche per gli interventi che sotto il profilo edilizio siano classificabili nella categoria della “manutenzione straordinaria”.

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