Il Comunicato ANAC 18/07/2018 R, al punto 3, specifica in proposito che - per i dipendenti pubblici che intendano iscriversi anche in qualità di esperti per procedure indette da altre stazioni appaltanti - ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità si intende come “incarico tipico dell’attività svolta” una prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui l’esperto intende iscriversi. Si prescinde dal requisito della retribuzione per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da una pubblica amministrazione. Sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione nonché l’aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

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