FAST FIND : NR38874

Deliberaz. G.R. Veneto 07/02/2018, n. 120

Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
La Deliberaz. G.R. 26/03/2018, n. 379 ha deliberato di sospendere, in via del tutto cautelativa, l’applicazione della presente delibera.
Scarica il pdf completo
4529803 4678775
Testo del provvedimento

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.


Premesso che la direttiva quadro in materia di rifiuti Dir. 2008/98/CE ha introdotto all'art. 6 il concetto di cessazione di qualifica di rifiuto, secondo il quale un rifiuto sottoposto ad un trattamento di recupero può generare nuova materia prima da utilizzarsi nei cicli produttivi, uscendo così dall'applicazione della norma sui rifiuti, si sottolinea come tale concetto rappresenti un elemento fondante per la transizione verso una società che utilizzi in maniera più efficiente le risorse e riduca il consumo di materie prime naturali.

Al riguardo si rileva, altresì, che il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti del Veneto, approvato con Delib.C.R. del 29 aprile 2015, n. 30, ha individuato il riciclaggio dei rifiuti quale azione strategica da incrementare ulteriormente a beneficio dell'industria manifatturiera regionale, dell'occupazione, nonché dell'innovazione tecnologica dei processi produttivi.

Si aggiunga, inoltre, che le azioni fino a oggi messe in atto dalla Regione del Veneto hanno consentito il raggiungimento di obiettivi ambiziosi che pongono il Veneto in una posizione di eccellenza nel panorama europeo, in quanto risultano ad oggi, in parte anticipati, gli indirizzi contenuti nel "Piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare" - COM 2015(614).

In tale contesto, rappresenta di fondamentale importanza avere chiare per gli operatori del settore le condizioni alle quali un rifiuto sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio, nel rispetto prioritario della tutela della salute e dell'ambiente, perde lo statusgiuridico di rifiuto per essere, invece, come prodotto, re-immesso nel normale ciclo economico.

Il presente atto ha, quindi, la finalità di garantire un'uniforme applicazione dei criteri end of waste(EoW) da parte delle amministrazioni competenti (Amministrazioni provinciali e Città metropolitana di Venezia che, nell'espletamento delle attività delegate, ai

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4529803 4678776
Allegato A - Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


Premessa

Il presente documento intende raccogliere in modo ordinato ed integrale indicazioni di carattere tecnico e operativo a uso delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Venezia, in relazione alle attività delegate, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Anzitutto, si prende atto degli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la circolare del 1° luglio 2016 che, nel chiarire le modalità applicative dell'art. 184-ter, afferma: "In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli enti da questi delegati - definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti".

Nell'ambito delle succitate tre modalità di definizione dei criteri End of Waste (EoW), il MATTM precisa inoltre che "in via residuale, le Regioni - o enti da queste individuati - possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti ministeriali"

Tutto ciò premesso, va sottolineato che, tuttora, permangono perplessità, più volte rappresentate dalla Regione del Veneto al competente Ministero dell'Ambiente, sull'applicazione di tali indirizzi, considerate, a titolo esemplificativo, le questioni ancora non chiarite relative all'effettiva valenza extraregionale dei provvedimenti autorizzativi in tema di end of waste e se tali provvedimenti siano sufficienti a garantire la libera e legittima circolazione sul territorio nazionale di detti prodotti.

Il presente atto ha, comunque, la finalità di raccogliere e ordinare indicazioni tecniche per l'espletamento dell'iter amministrativo al fine di conseguire un comportamento omogeneo sul territorio regionale; ha inoltre l'obiettivo di dare riscontro ricognitivo a riguardo di alcuni specifici pronunciamenti giurisprudenziali che, di recente, su questo particolare argomento, hanno richiamato il dovere di procedere, da parte dell'Autorità competente, ad una valutazione sul caso specifico, dando attuazione alle indicazioni ministeriali ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione qualora la sostanza o l'oggetto che si ottiene dal trattamento di recupero rispetti le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del Codice Ambientale.

Infatti, l'Autorità competente su specifiche tipologie di rifiuti e processi di riciclaggio, in parziale mancanza di una disciplina specifica a livello europeo e a livello nazionale, sulla scorta delle indicazioni di fonte ministeriale richiamate, è tenuta a dettare dei parametri in modo da uniformare le determinazioni "caso per caso" del percorso tecnico amministrativo in grado di pervenire alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici.


Riferimenti normativi

L'art. 6 della direttiva comunitaria 2008/98/CE ha indicato le condizioni secondo le quali un rifiuto sottoposto ad idonee operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, può cessare di essere considerato tale per diventare un prodotto da utilizzare in uno specifico ciclo produttivo.

Tali indicazioni sono state recepite nella legislazione nazionale con l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

La disciplina "End of waste" trova, quindi, concreta attuazione nei seguenti regolamenti:

- Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio";

- Regolamento UE n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 recante "I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio";

- Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013 recante "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio";

Da ultimo, si aggiunge a questi, con valenza nazionale, il D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013 recante "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.".

I presenti indirizzi recependo i contenuti dei predetti regolamenti comunitari e atti ministeriali offrono delle indicazioni per uniformare anche i casi da questi non contemplati.

Appare opportuno ricordare che altri decreti ministeriali, tra cui il D.M. 5 febbraio 1998 e il D.M. n. 161/2002, definiscono le condizioni in base alle quali i prodotti (cosiddette materie prime secondarie) ottenuti dal trattamento dei rifiuti, se destinati a uno specifico utilizzo, escono dall'applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

I richiamati decreti ministeriali, pur riferiti alle procedure semplificate di autorizzazione, disciplinate dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rappresentano pur sempre una regolamentazione tecnica di riferimento, anche per le procedure autorizzative ordinarie; la loro applicazione garantisce l'esercizio di un'attività di recupero/riciclaggio per la produzione di "materie prime seconde" nel rispetto assoluto dei livelli di protezione e sostenibilità sanitaria e ambientale stabiliti nell'ordinamento nazionale.

Va da sé, che il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni stabilite dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Rifiuti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Quadro normativo sul riciclaggio delle navi (Reg. UE 1257/2013 e provvedimenti di attuazione)

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Albo nazionale dei gestori ambientali
  • Rifiuti

Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco