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Deliberaz. G.R. Veneto 27/05/2014, n. 807

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 23/02/2016, n. 184
- Deliberaz. G.R. 27/01/2017, n. 69
- Deliberaz. G.R. 22/03/2017, n. 343
- Deliberaz. G.R. 06/07/2018, n. 989
- Deliberaz. G.R. 22/02/2019, n. 185
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Premessa

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto che viene apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva alberghiera che annovera, 3.092 strutture alberghiere, e assicura una disponibilità di oltre 214.000 posti letto.

Gli alberghi a tre stelle costituiscono quasi il 46 % dell'offerta ricettiva alberghiera, e di notevole entità appare anche il numero di alberghi a quattro e cinque stelle, che sommati rappresentano quasi il 18 % del numero complessivo delle strutture alberghiere.

La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo provinciale, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune.

La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale, è attribuita alla Provincia competente per territorio e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni. Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Informativo Turistico Regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica.

La conoscenza delle strutture ricettive ovviamente non è fine a sé stessa, ma è utile per la successiva valorizzazione delle suddette risorse turistiche. Infatti, la Regione ha la necessità di conoscere il numero e le principali caratteristiche delle strutture ricettive per predisporre provvedimenti regionali fondati su dati significativi, aggiornati e completi, sia nell'ambito della programmazione regionale in materia di promozione turistica, sia nell'ambito dei provvedimenti regionali di finanziamento dei soggetti privati, ai fini della riqualificazione dell'offerta turistica.

L'individuazione di criteri uniformi di classificazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive, su scala regionale mira a soddisfare altri due importanti interessi pubblici:

- la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture ricettive e può quindi scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze;

- la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sui requisiti degli alberghi e delle altre strutture ricettive, tutela quegli operatori che sostengono costi economici per la classificazione assegnata, rispetto a quelli che, non avendoli sostenuti e con informazioni ingannevoli, possono fuorviare la clientel

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Allegato A - Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive alberghiere


LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLI 29 E 31 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”


Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.


Art. 2. DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE

1. Ai sensi dell’articolo 29, e in sede di prima applicazione della legge regionale, le strutture ricettive alberghiere possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di:

a) Grand Hotel: l’albergo classificato con almeno cinque stelle;

b) Palace Hotel: l’albergo classificato con almeno quattro stelle;

c) Garnì o Meublè: l’albergo sprovvisto di ristorante;

d) Hotel di lusso: l’albergo classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all’allegato B) del presente provvedimento;

e) Resort: la struttura ricettiva alberghiera classificata a quattro o cinque stelle, dotata di spazi verdi accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf;

f) Motel: albergo che fornisce alle autovetture, ai motocicli o alle imbarcazioni degli ospiti servizi di riparazione o di rifornimento carburanti;

g) Beauty farm: struttura ricettiva alberghiera che fornisce agli ospiti trattamenti estetici tramite l’attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29;

h) Residenza d’epoca alberghiera: struttura ricettiva alberghiera situata in un edificio oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

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Allegato B

N.

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI / HOTEL

STELLE

NOTE

SEZIONE PRIMA


REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI

1

2

3

3s

4

4s

5

1


OBBLIGATORI SOLO NEI CASI DI NUOVI VOLUMI O DI NUOVE STRUTTURE










LOCALE COMUNE PER PRIMA COLAZIONE









1

una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15

X








2

una o più aree ad uso comune, che possono coincidere con la sala ristorante, di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto


X







3

come n. 2, maggiorata del quindici per cento



X

X





4

come n. 2, maggiorata del venticinque per cento





X

X



5

come n. 2, maggiorata del cinquanta per cento







X



LOCALE RISTORANTE









6

in locale apposito







X


7

servizio di ristorante reso anche nelle camere / suite / junior suite / unità abitative, negli orari previsti per la ristorazione a richiesta del cliente







X



BAR E PUNTO DI RISTORO









8

bar in area o sale apposite





X

X

X


9

bar in locale comune



X

X





10

punto di ristoro con addetto o distributore automatico di bevande in locale comune

X

X








SALA RISERVATA PER RIUNIONI









11

sala riservata per riunioni







X



INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA









12

ingresso protetto da portico o pensilina







X



LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI









13

locale di servizio ai piani o armadio per il ricovero della biancheria ai piani





X

X

X



SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO / GARAGE









14

servizio di parcheggio riservato per almeno l’80% delle camere / suite / junior suite / unità abitative







X


15

servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere / suite / junior suite / unità abitative





X

X




LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI E DEGLI OSPITI









16

vano adibito a guardaroba e deposito bagagli





X

X

X


17

sala o area soggiorno / lettura / divertimento







X


18

sala o area soggiorno / lettura / divertimento / sala riservata per riunioni / palestra con almeno 4 attrezzature





X

X


2


SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI








2 bis N6


SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE SINGOLE









19

camera singola con superf. minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

X

X

X

X





20

camera singola con superf. minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati





X

X

X



SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DOPPIE









21

camera doppia con superficie minima di 14 mq al netto dei bagni privati

X

X

X

X





22

camera doppia con superficie minima di 15 mq al netto dei bagni privati





X

X



23

camera doppia con superficie minima di 16 mq al netto dei bagni privati







X



SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE CON PIÙ DI DUE POSTI LETTO









24

la misura di cui al n. 21 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati

X

X

X

X





25

la misura di cui al n. 22 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati





X

X



26

la misura di cui al n. 23 è aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati







X



SUPERFICI MINIME DEI BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE / SUITE / JUNIOR SUITE / UNITÀ ABITATIVE








2 ter N4

27

superficie minima di 3 metri quadrati del bagno privato

X

X

X

X





28

superficie minima di 4 metri quadrati del bagno privato





X

X



29

superficie minima di 5 metri quadrati del bagno privato







X



SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE (somma di tutti i vani, esclusi i bagni)









30

unità abitative ad un letto: mq 10

X

X

X

X





31

unità abitative ad un letto: mq 12





X

X

X


32

unità abitative a due letti: mq 16

X

X

X

X





33

unità abitative a due letti: mq 18





X

X

X


34

unità abitative a tre letti: mq 22

X

X

X

X





35

unità abitative a tre letti: mq 24





X

X

X


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Allegato C


REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

N.

REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI

STELLE

NOTE

OBBLIGATORI NEI CASI DI NUOVI VOLUMI O DI NUOVE STRUTTURE

2

3

4

1


LOCALE COMUNE PER PRIMA COLAZIONE





1

una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 15

X




2

una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima


X



3

come sopra al n. 2 maggiorata del 10%



X



BAR





4

in locale apposito



X


5

in locale comune per prima colazione


X



6

distributore automatico di bevande in locale per prima colazione

X





POSTO AUTO





7

riservato per ciascuna unità abitativa


X

X



LOCALE PORTINERIA





8

locale portineria con zona di ricevimento dei clienti

X

X

X



SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE

(somma di tutti i vani, esclusi i bagni)





9

unità abitative ad un letto mq 10

X

X



10

unità abitative ad un letto mq 12



X


11

unità abitative a due letti mq 16

X

X



12

unità abitative a due letti mq 18



X


13

unità abitative a tre letti mq 22

X

X



14

unità abitative a tre letti mq 24



X


15

unità abitative a quattro letti mq 28

X

X



16

unità abitative a quattro letti mq 30



X



SUPERFICI MINIME DEI BAGNI NELLE UNITÀ ABITATIVE




2

17

superficie minima di 3 mq del bagno privato

X

X



18

superficie minima di 4 mq del bagno privato



X



COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE





19

100% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/pernottamento



X


20

almeno 50% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/pernottamento


X



21

dal 51% al 100% delle unità monolocali attrezzati cucina-soggiorno-pernottamento

X





SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI NELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE






SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE SINGOLE





22

camera singola con superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati

X

X



23

camera singola con superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati



X



SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DOPPIE





24

camera doppia con superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati

X

X



25

camera doppia con superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati



X



SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE CON PIÙ DI DUE POSTI LETTO





26

la misura di cui al n. 24 è aumentata di una superficie minima di 6 mq per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati

X

X



27

la misura di cui al n. 25 è aumentata di una superficie minima di 6 mq per ogni ulteriore posto letto al netto dei bagni privati



X


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