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L. R. Umbria 16/02/2010, n. 12

Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/09/2011, n. 8
- L.R. 04/04/2012, n. 7
- L.R. 21/06/2013, n. 12
- L.R. 21/01/2015, n. 1

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI


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Art. 1 - (Principi generali)

1. In attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata dalla direttiva 1997/11/CE del Consiglio e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE, ed in conformità alle leggi e ai decreti nazionali di recepimento, la Regione Umbria detta norme di adeguamento, riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata VIA, al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti.

2. Nel rispetto dei principi sulla produzione del diritto ambientale, dell’azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, d

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:

a) Studio preliminare ambientale: l’elaborato che integra il progetto preliminare, redatto sulla base degli elementi indicati nell’Allegato V alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) Rapporto preliminare: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell’Allegato I alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive gli obiettivi dei piani o programmi e i possibili impatti ambientali significativi derivanti dalla sua attuazione ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità ovvero per l’avvio della fase di consultazione preliminare di VAS;

c) Rapporto ambientale: il docum

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TITOLO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)


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Art. 3 - (Ambito di applicazione)

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, d

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Art. 4 - (Fasi e disposizioni generali della procedura di VAS)

1. La procedura di VAS è avviata dal Proponente pubblico o dall’Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva i piani o programmi contestualmente al procedimento di loro formazione e si articola nelle seguenti fasi:

a) svolgimento di una Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata;

b) consultazioni preliminari;

c) elaborazione del rapporto ambientale e della proposta di piani o programmi;

d) svolgimento consultazioni del pubblico;

e) valutazione del Rapporto ambientale attraverso l’espressione

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Art. 5 - (Modalità della procedura VAS)

1. Il processo di VAS si svolge attraverso la Conferenza di consultazione preliminare e attraverso la Conferenza di VAS.

2. La Conferenza di consultazione preliminare è convocata per consentire l’acquisizi

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Art. 6 - (Autorità competenti per la VAS)

N7 “1. Fatte salve le funzioni di autorità competente in materia di

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Art. 7 - (Monitoraggio ambientale dei piani e programmi)

1. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Umbria, di seguito denominata ARPA, è individuata quale soggetto competente per le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati in ambito regionale.

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Art. 8 - (Indicatori Ambientali e Quadro Ambientale Regionale)

1. La Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisce un Quadro Ambientale Regionale, di seguito denominato QuAR, organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. Il QuAR è elaborato sulla base della Relazione sullo Stato dell’Ambiente, di seguito denominata RSA, e dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali, nonché sulla base degli altri documenti della pianificazione regionale, qua

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Art. 9 - (Verifica di assoggettabilità ordinaria e semplificata)

1. La Verifica di assoggettabilità ordinaria dei piani o programmi si conclude con un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS, assunto dall’Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione della richiesta avanzata dal Proponente o dall’Autorità procedente. Il Proponente e

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TITOLO III - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)


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Art. 10 - (Ambito di Applicazione)

1. La Verifica di assoggettabilità e la VIA costituiscono presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere e di interventi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza l’espletamento della procedura di VIA ovvero senza la previa Verifica di assoggettabilità, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Sono sottoposti a procedura di VIA, espletata sulla base delle modalità e dei criteri di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

a) i progetti di opere o interventi elencati nell’allegato III alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modi

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Art. 11 - (Fasi e modalità dei procedimenti)

1. Il procedimento di VIA comprende:

a) la presentazione e la pubblicazione del Progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale;

b) lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione dello Studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l’informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. Il procedimento di Verifica di assoggettabilit

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Art. 12 - (Autorità competente per la Verifica di assoggettabilità e la Valutazione di Impatto Ambientale)

1. L’Autorità competente, cui spetta lo svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA su progetti di opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e l’adozione del relativo provvedimento finale, è individuata nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VIA. Alla stessa Autorità spetta la formulazione del parere ambientale regionale, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, su progetti di opere e interventi sottoposti a procedura di VIA di competen

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Art. 13 - (Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni)

1. L’ARPA è l’Autorità competente allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all’osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

2. L’ARPA è anche l’Autorità competente per le attività di controllo e

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TITOLO IV - INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI


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Art. 14 - (Integrazione e coordinamento delle procedure di VIA, VAS, VIncA e AIA)

1. Qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, sono acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili.

2. Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere uti

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TITOLO V - VALUTAZIONI AMBIENTALI: COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E POTERE SOSTITUTIVO


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Art. 15 - (Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali)

1. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale è istituito, presso la Direzione regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture, un Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali.

2. Il Comitato di coordinamento esprime pareri sui regolamenti previsti dalla presente legge e loro modifiche e svolge funzioni di natura consultiv

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Art. 16 - (Ulteriori competenze del SIAT in materia di valutazioni ambientali)

N9

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Art. 17 - (Elenco di esperti)

1. La Giunta regionale individua, con proprio atto, esperti esterni specializzati in materia di valutazioni ambien

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Art. 18 - (Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei process

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


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Art. 19 - (Oneri istruttori per le procedure di Verifica di assoggettabilità e di VIA)

1. Per ogni istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e per ogni istanza di VIA, il Proponente è tenuto al versamento di una tariffa determinata con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27 sulla base del s

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Art. 20 - (Valutazioni ambientali interregionali e statali)

1. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche nel territorio di altre regioni confinanti, il procedimento di valutazione ambientale è effettuato d’intesa con le altre Autorità competenti interessate.

2. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti, l’Autorità competente è ten

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Art. 21 - (Rinvio a norme statali)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge si rinvia alla normativa statale i

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Art. 22 - (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 17, comma 2 e 19, comma 3 si provvede, a partire dall’esercizio 2010, con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.021 denominata “Studi e indagin

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Art. 23 - (Norma transitoria)

1. Le istanze di VAS nonché le istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS presentate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge regionale sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27 si applicano e sono efficaci le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2008, n. 383 (Procedure di Valutazione Ambientale Stra

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TITOLO VII - NORME RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MODIFICHE A LEGGI REGIONALI


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Art. 24 - (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13)

1. Alla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 R (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esi

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Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 R (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente:

“4bis. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PRG parte strutturale, del PRG parte operativa e delle relative varianti generali. Nel caso in cui il PRG parte strutturale e il PRG parte operativa sono formati contestualmente, la procedura di VAS è unica. Per il PRG parte operativa non adottato e approvato contestualmente al PRG parte strutturale, ai fini della procedura di VAS, sono acquisiti e utilizzati il Rapporto ambientale e i dati ambientali derivanti dall’attivazione del monitoraggio sul PRG. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali conseguenti ad accordi di programma, al procedimento del SUAP, di cui al d.p.r. 447/1998, ad opere pubbliche e per effetto di ogni altra disposizione normativa, sono sottoposte a VAS all’esito dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.”;

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Art. 26 - (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1

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TITOLO VIII - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E ABROGAZIONI


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Art. 27 - (Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione. Con il regola

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Art. 28 - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) è abrogata.

2. Ogni rinvio e

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