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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 26/09/2011, n. 1055
Deliberaz. G.R. Umbria 26/09/2011, n. 1055
Deliberaz. G.R. Umbria 26/09/2011, n. 1055
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[Premessa] |
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PremessaLA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Silvano Rometti; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIOOggetto: L.R. n. 17/08 - Valutazione preliminare della sostenibilità ambientale di cui all’art. 5 del disciplinare Tecnico approvato con D.G.R. n. 1322/09 - Approvazione della disciplina per la richiesta ad ARPA Umbria della seconda valutazione preliminare sullo stesso fabbricato nel caso di progetti volti all’ottenimento degli incrementi premiali di cui alle leggi regionali n. 13/2009 e n. 27/2010.La Regione Umbria con legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione serie generale n. 54 del 26 novembre 2008, ha introdotto la “Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici”. Con D.G.R. n. 1322 del 28 settembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il Disciplinare tecnico della L.R. 17/08, che definisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici residenziali. Il punto 5 del suddetto Disciplinare tecnico definisce la procedura di “Valutazione preliminare”, la quale permette di stimare le caratteristiche di qualità ambientale di un fabbricato (punteggio e classe di riferimento) nella fase antecedente alla realizzazione dell’intervento edilizio. La valutazione preliminare si applica in Umbria anche al fine di ottenere le premialità stabilite dalla legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, così come modificata dalla n. 27 del 23 dicembre 2010, emanate in materia di “Piano casa”. Qualora si intenda avvalersi dell’incremento della potenzialità edificatoria di cui alle suddette leggi regionali, il procedimento prevede di ottenere da ARPA Umbria la valutazione preliminare di sostenibilità ambientale sul progetto, che è poi trasmessa al Comune ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo. Inoltre a fine lavori è fatto obbligo ai soggetti che hanno effettuato la valutazione preliminare d |
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Allegato 1) - Disciplina per la richiesta ad ARPA Umbria della seconda Valutazione preliminare della Sostenibilità ambientale sullo stesso fabbricato |
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PremessaLa “Valutazione preliminare della Sostenibilità ambientale” è una procedura introdotta dal Disciplinare Tecnico di cui alla L.R. n. 17/08, approvato con D.G.R. n. 1322/09. |
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1 - Richiesta di seconda Valutazione preliminare a lavori iniziatiLa richiesta ad ARPA Umbria di seconda Valutazione preliminare a lavori iniziati trova applicazione sia nel caso di passaggio dal primo Piano casa approvato con L.R. n. 13/2009 al secondo Piano casa approvato con L.R. n.27/2010 (stessa classe o cambio di classe sia in aumento che in diminuzione), che nel caso di medesimo Piano casa (cambio di classe sia in aumento che in diminuzione). |
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2 - Richiesta di seconda Valutazione preliminare a lavori non iniziatiLa richiesta ad ARPA Umbria di seconda Valutazione preliminare a lavori non iniziati trova applicazione sia nel caso di passaggio dal primo Piano casa approvato con L.R. n. 13/2009 al secondo Piano |
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3 - Seconda Valutazione preliminare volta all’ottenimento della Classe “C”Nel caso di passaggio da una Classe del tipo “A” o “B”, acquisita con la prima Valutazione preliminare, alla Classe “C”, il tecnico abil |
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