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L. R. Toscana 06/10/2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/03/2024, n. 11
- L.R. 17/04/2018, n. 17
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 18/06/2012, n. 29
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; N6

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”); N7

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

Considerato quanto segue

1. La disciplina regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall’anno 2000 ad oggi;

2. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 54/2000 è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale;

3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata, tra l’altro, l’individuazione degli “obiettivi di qualità”, intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;

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CAPO I - Oggetto e principi
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina la localizzazione e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). N19

2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzio

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Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione issa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

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Art. 3 - Ambito oggettivo

1. La presente legge si applica alle infrastrutture e agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla l. 36/2001, operanti nell’in

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CAPO II - Funzioni e criteri localizzativi
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Art. 3-bis - Livelli e qualità del servizio

N29

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Art. 4 - Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), e del d.lgs. 259/2003, i criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a:

a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicura

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Art. 5 - Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture

N39

1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.

2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli

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Art. 6 - Inventario degli impianti radioamatoriali

N40

1. È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisc

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Art. 7 - Comitato tecnico per gli impianti

1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3-bis, e con funzioni di:

a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; N42

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Art. 8 - Funzioni comunali

1. I comuni provvedono:

a) all’elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9 anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3-bis, curandone la trasmissione al SUAP; N48

b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;

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Art. 9 - Programma comunale degli impianti

N3

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;

b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1, e della delim

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Art. 10 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;

b) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c); N52

c) dei criteri

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Art. 11 - Criteri localizzativi

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;

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Art. 12 - Azioni di risanamento

1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11 comma 1 e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11. N59

2. Le azioni di risanamento:

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CAPO III - Controllo e sanzioni
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Art. 13 - Vigilanza e controllo

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’articolo 14, comma 1, della l. 36/2001, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

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Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.

1-bis. Chiunque installi o esercisca un’infrastruttura o un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;

c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità. N5

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CAPO IV - Disposizioni finali
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Art. 15 - Disposizioni attuative

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2024, la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1.

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Art. 16 - Piano di risanamento

1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.

2. Il piano di risanamento:

a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), su proposta dei soggetti gestori ovvero au

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Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000.

2. Fino all’adeguamento dei piani operativi comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1. N83

3. N85

3-bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore del

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Art. 17-bis - Clausola valutativa

N98

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello

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Art. 18 - Abrogazione

1. La le

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Art. 19 - Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le

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