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L. P. Trento 16/06/1983, n. 19

Organizzazione degli interventi di politica del lavoro.
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Titolo I - Finalità e programmazione degli interventi di politica del lavoro
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Art. 1 - Principi, finalità e piano degli interventi di politica del lavoro

1. La Provincia autonoma, nell'esercizio delle proprie competenze, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

2. A tal fine promuove l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, controlla ed indirizza la mobilità del lavoro, osserva e orienta il mercato del lavoro, contribuendo a rimuovere

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Art. 1.1 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

N15

1. In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prevista all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di quelli ulteriori previsti dalle norme provinciali, ivi compreso il reddito di qualificazione. “I diritti di sicurezza sociale previsti da questa legge, compresi quelli individuati in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono collegati a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro ", che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore"N52. Il documento degli interventi di politica del lavoro prevede, con riguardo all'erogazione degli interventi di competenza provinciale, strumenti per il perseguimento delle finalità dell'

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Art. 1-bis - Programmi per l'occupazione

N1

1. Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per

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Art. 1-ter - Erogazione di forme di sostegno al reddito

N2

1. L'Agenzia del lavoro eroga ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di poli

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Art. 1-ter 1 - Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennità e emolumenti

N40

1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle

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Art. 1-quater - Interventi per la formazione e l'inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili

N48

1. Il documento degli interventi di politica del lavoro può prevedere specifiche misure per favorire in forma integrata la formazione, l'inserimento occupazionale e l'accompagnamento di persone svantaggiate e di disabili, attraverso specifici interve

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Art. 1-quinquies - Interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale

N3

1. La Provincia adotta interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale, anche temporanea, di persone in situazione di difficoltà ad acquisire e a conservare un impiego lavorativo.

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Art. 1-sexies - Misure per la valorizzazione delle diverse generazioni presentì nell'ambiente di lavoro

N5

1. La Provincia, tramite l'Agenzia del l

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Art. 2 - Interventi in materia di orientamento professionale e assistenza nel collocamento

1. È istituito il "Centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento".

2. L'orientamento professionale e l'assistenza nel collocamento costituiscono un servizio di interesse pubblico destinato a svolgere a favore dei giovani in età scolare e dei lavoratori un'attività sistematica e continuativa di informazione e di consulenza.

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Art. 3 - Interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di orientamento, formazione professionale e lavoro è istituito l'"Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attività da compiere in collaborazione con l'ufficio di statistica della Provincia di Trento e nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge

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Art. 4 - Interventi in materia di orientamento del mercato del lavoro e di sostegno all'accesso al lavoro

1. Al fine di orientare il mercato del lavoro e sostenere l'accesso al lavoro, la Provincia autonoma può realizzare le iniziative di seguito indicate, in armonia con gli interventi in materia di formazione professionale disciplinata da apposita legge provinciale, secondo le specificazioni contenute nel piano degli interventi di politica del lavoro:

a) effettuare interventi atti a stimolare e sostenere i livelli occupazionali;

b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese o alleggerimenti dei costi di assunzion

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Art. 4-bis - Tirocini formativi e di orientamento

N44

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato - regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica).

3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti accr

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Art. 4-ter - Tirocini estivi per giovani studenti

N15

1. La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno

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Art. 4-quater - Reddito di qualificazione

1. “La Provincia può riconoscere

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Art. 5 - Istituzione e funzioni della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento

1. È istituita la commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

2. La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è l'organismo di programmazione, propulsione e controllo degli interventi di politica del lavoro nella provincia.

3. Alla commissione provinciale sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

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Art. 6 - Composizione e funzionamento della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento

1. La commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza, l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composta:

a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

b) dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e formazione professionale e dell'Agenzia del lavoro;

c) N79

d) da sei rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore commercio, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore turis

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Art. 6.1 Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali

N45

1.

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Art. 6-bis - Formazione in materia di relazioni di lavoro

N51

1. Al fine di promuovere lo svilupp

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Titolo II - Attuazione degli interventi
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Art. 7 - Istituzione dell'Agenzia di lavoro

1. Allo scopo di attuare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e di cui al presente articolo, è istituita l'"Agenzia del lavoro", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile secondo le disposizioni del presente titolo.

2. L'agenzia fornisce alla commissione provinciale per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento nonché per l'elaborazione del piano di interventi di politica del lavoro.

3. Attua, in costante raccordo con la commissione provinciale per l'impiego, i progetti del piano degli interventi di politica del lavoro.

4. Svolge, tramite proprie sedi periferiche, le funzioni spettanti, secondo le leggi vigenti, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, coordinando l'esercizio delle attività. Svolge altresì le funzioni con

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Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'agenzia:

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Art. 9 - Il consiglio di amministrazione

1. L'agenzia è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto da:

a) due esperti in materia di lavoro proposti dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro, uno dei quali con funzione di presidente; N60

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Art. 10 - Compiti del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spetta:

1) adottare i programmi di attività dell'agenzia;

2) adottare il bilancio e v

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Art. 11 - Il presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'agenzia.

2. Al presidente spetta:

1) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;

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Art. 12 - Il collegio dei revisori

1. La gestione finanziaria dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia.

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Art. 13 - Il dirigente dell'agenzia

1. All'agenzia è preposto un dirigente nominato, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), sentita la commissione provinciale per l'impiego.

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Art. 14 - Bilanci e gestione finanziaria

1. N71

2.

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Art. 15 - Entrate dell'agenzia

1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare la realizzazione del piano degli intervent

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Art. 16 - Spese dell'agenzia

1. In relazione alle disposizioni previste dal presente titolo, le spese per la realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro e p

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Art. 17 - Aperture di credito

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Art. 17-bis - Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento

N3

1. Per ampliare l'offerta di servizi e conseguire un incremento dell'occupazione la Provincia potenzia la rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti esterni di qualità.

2. La rete provinciale dei servizi per il lavoro realizza l'integrazione tra i servizi offerti dalla Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. La rete consente di incrementare e migliorare sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggiore diffusione dei servizi e l'erogazione d

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Art. 17-ter - Autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale

N3

1. L'autorizzazione allo svolgimento di atti

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Titolo III - Norme sul controllo del collocamento, categorie, qualifiche, libretto di lavoro
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Art. 18 - Funzioni della commissione provinciale per l'impiego in materia di controllo del collocamento, categorie e qualifiche

1. La commissione provinciale per l'impiego, in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, esercita le seguenti funzioni in materia di controllo del collocamento, di categorie e qualifiche:

a) determina la classificazione professionale dei lavoratori ai fini del collocamento e della mobilità del lavoro;

a-bis) sovraintende all'esercizio delle funzioni del collocamento; N8

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Art. 19

N10

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Art. 20

N10

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Art. 21

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Art. 22 - Controllo di legittimità della commissione provinciale

1. La commissione provinciale esercita il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'avviamento al lavoro.

2. La commissione, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia intere

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Art. 23 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti del servizio lavoro nelle materie di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché avverso gli atti dell'Agenzia del lavoro inerenti le funzioni del collocamento è ammesso ricorso alla commissione provinciale entro sette giorni rispettivamente dalla pubblicazione degli atti e dalla comunicazione agli interessati.

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Art. 24 - Obblighi di comunicazione

1. Le imprese soggette alla disciplina del collocamento devono inviare annualmente, all'osservatorio del mercato del lavoro, entro il termine fissato dalla commissione provinciale per l'impiego, i dati concernenti la struttura occupazionale e le relative variazioni, secondo i criteri fissati dalla stessa.

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Art. 25

N13

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Art. 26

N13

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Art. 27

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Titolo IV - Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
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Art. 27-bis - Vigilanza in materia di lavoro

N14

1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, come strumento di sostegno al governo del mercato del lavoro, secondo le disposizioni dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).

2. La Provincia, anche per armonizzare i propri interventi ispettivi con quelli di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicur

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Art. 27-ter - Partecipazione della Provincia a organismi a tutela della rappresentanza e della rappresentatività sindacale

N57

1. Per sostenere il sistem

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Art. 28 - Disposizioni transitorie

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno ess

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Art. 29 - Disposizioni transitorie per il bilancio dell'agenzia

Nella prima applicazione della presente legge l'agenzia adotta un bilancio di previsione r

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Art. 30 - Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'articolo 15, terzo comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 300

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Art. 31 - Art. 32 - Omissis

 

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 18/2011.

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