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Deliberaz. G.P. Trento 23/03/2018, n. 483

Approvazione delle nuove misure attuative dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. come da ultimo modificato.
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Testo del provvedimento


Il Relatore comunica:

con il D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., di seguito denominato Regolamento, sono state emanate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". In esso sono stati disciplinati, tra gli altri, i criteri ed i requisiti per il riconoscimento dei soggetti certificatori energetici.

Con l'art. 7 del Regolamento era stato stabilito che il rilascio delle certificazioni energetiche fosse svolto da soggetti abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia. Il medesimo articolo aveva previsto inoltre che gli organismi di abilitazione operassero secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e che i rapporti tra organismi e Provincia fossero regolati da specifica convenzione. In attuazione di tale articolo, la Giunta provinciale, con la propria deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009, aveva approvato i criteri e le modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei certificatori energetici, lo schema di convezione tra l'Agenzia provinciale per l'energia (oggi Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia) e gli organismi suddetti, i criteri e le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati nonché l'entità delle tariffe per l'accreditamento dei certificatori energetici. In data 3 febbraio 2010 era stata quindi sottoscritta con l'Agenzia provinciale per l'energia la convenzione per il riconoscimento del primo organismo di abilitazione dei certificatori energetici, denominato Odatech e strutturato come unità operativa indipendente ed autonoma all'interno del Distretto Tecnologico Trentino

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Allegato A - Criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche


CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

Gli Organismi di Accreditamento (di seguito indicati in acronimo "OdA") che intendono operare ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m.i. e del regolamento emanato con D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", di seguito denominato anche "Regolamento", sono riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento qualora svolgano i compiti e le attività previsti dalle norme provinciali sopra richiamate, con i criteri e le modalità riportate di seguito e nella convenzione prevista dal Regolamento. L'OdA è formalmente riconosciuto con la stipula della convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Il riconoscimento è subordinato in particolare all'impegno da parte dell'OdA di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.


1. Compiti ed attività

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, l'OdA svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 1 del Regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;

b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;

c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera b);

d) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità di cui al paragrafo 4 e secondo le disposizioni definite nel codice deontologico;

e) promozione di attività formative ed aggiornamento dei soggetti certificatori;

f) rilascio della targa energetica.

Per lo svolgimento delle attività di competenza, l'OdA si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione ed informatizzazione.

Al fine di agevolare la costituzione ed il mantenimento del catasto provinciale per le certificazioni energetiche e l'attuazione di un monitoraggio sull'impatto della certificazione energetica nel mercato edilizio, il

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Allegato B - Schema di convenzione fra l'APRIE e gli Organismi di Accreditamento dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche


CONVENZIONE

per il riconoscimento degli Organismi di Accreditamento, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.

tra

l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, in seguito indicata in acronimo "APRIE", con sede in Trento, via ............. n. ....., Codice Fiscale 00337460224, rappresentata da ............., nato a ....................... il ........., che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente e legale rappresentante;

e

..............................., con sede legale in ....................., via, .....................Codice Fiscale e Partita IVA ........................., in seguito indicato in acronimo "...........", rappresentato da ....................., nato il ...... a ......................, nella qualità di legale rappresentante.


Premesso che:


a) il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato;

b) in particolare l'art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2010/31/UE e in coerenza con le disposizioni statali in materia;

c) con le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", emanate con D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg. e s.m.i., di seguito denominato "Regolamento", previste dall'art. 89 della legge provinciale n. 1 del 2008, sono disciplinati, tra l'altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al p

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Allegato C - Schema di codice deontologico per la gestione dei rapporti tra l'Organismo di Accreditamento ed i certificatori iscritti nell'elenco

Ai sensi dell'art. 7, c. 4 del Regolamento, la gestione dei rapporti tra l'Organismo di Accreditamento ed i certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto è strutturata in funzione di un codice deontologico con cui si disciplinano, fra gli altri, anche i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'elenco.

La sottoscrizione del codice deontologico è un requisito imprescindibile per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti facenti richiesta.

Il codice deontologico adottato dall'OdA, allegato alla convenzione da questi sottoscritta, può prevedere delle variazioni rispetto allo schema di seguito riportato. Le eventuali variazioni apportate dall'OdA devono comunque essere tali da non alterare la natura dei contenuti del presente schema.


SCHEMA DI CODICE DEONTOLOGICO

1. Principi generali

1. L'attività di certificatore energetico è esercitata da tecnici e soggetti accreditati in possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle norme di tempo in tempo vigenti.

2. I soggetti accreditati sono tenuti ad operare nel pieno rispetto delle norme vigenti, delle regole deontologiche dei rispettivi ordinamenti professionali e delle disposizioni del presente Codice deontologico e ad agire rispettando le specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente a ciascun soggetto accreditato. Qualora un soggetto accreditato non sia in grado di coprire tutti gli ambiti rilevanti di un incarico di certificazione egli è tenuto ad agire unitamente ad altro tecnico accreditato, in modo che i

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Allegato D - Fissazione dell'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e per l'emissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica

Ai sensi dell'art. 7, c. 7 del Regolamento, sono definite l'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e l'entità delle tariffe per l'emissione telematica degli attestati attraverso il portale informatico degli Organismi di Accreditamento - OdA. I soggetti certificatori che risultano iscritti ad Ordini e Collegi professionali sono esentati dal pagame

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Allegato E - Criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati e schema delle informazioni sulle competenze e sull'esperienza professionale dei certificatori da riportare nell'elenco pubblicato online

L'iscrizione negli elenchi dei soggetti certificatori presso gli OdA è vincolante per l'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici. Tale requisito deve permanere per tutto il periodo per il quale si intende esercitare la suddetta attività, in particolare deve risultare al momento della sottoscrizione del certificato energetico.


CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ACCREDITATI

Le modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati sono stabilite come di seguito.


1. Domanda di iscrizione

L'OdA deve fornire una descrizione del processo di accreditamento e la documentazione contenente i requisiti per ottenerlo, i diritti dei richiedenti ed i doveri dei soggetti accreditati che comprendano un codice deontologico. L'OdA deve richiedere che le domande di iscrizione nell'elenco dei certificatori, firmate dal richiedente, siano complete di:

a) una dichiarazione in cui il soggetto accetta di conformarsi ai requisiti necessari per l'accreditamento e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione;

b) informazioni generali sul richiedente: nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il soggetto, tra cui quelle relative alla sua competenza ed esperienza professionale.


2. Valutazione

L'OdA deve esaminare la domanda di iscrizione per confermare che:

a) l'OdA è in grado di rilascia

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