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L. R. Sardegna 13/03/2018, n. 8

Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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TITOLO I - Finalità e ambito di applicazione
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Capo I - Finalità e ambito di applicazione
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Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della

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Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo del contratto pubblico e sono finalizzate:

a) all'introduzione di misure di semplificazione e di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione dei lavori pubblici;

b) al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione per uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio;

c) al perseguimento degli

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Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all'Amministrazione regionale, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali, costituenti il sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);

b) agli enti locali, alle loro associazioni e unioni, comunque denominati di cui alla l

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TITOLO II - Programmazione dei contratti pubblici di lavori
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Capo I - Programmazione regionale delle opere pubbliche
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Art. 4 - Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale

N10

1. Sono di competenza della Regione le opere pubbliche così classificate dalla legge regionale o statale e per le quali la Regione provvede direttamente o attraverso gli enti regionali o altri soggetti attuatori, alla realizzazione e manutenzione.

2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione:

a) le opere idriche multisettoriali;

b) le opere idrauliche di seconda categoria;

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Art. 5 - Denominazione delle opere pubbliche

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Art. 6 - Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa

1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'artico

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Art. 7 - Costituzione di una società per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio della Sardegna

1. La Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

2. La società, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione, o

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Art. 8 - Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa.

2. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.

3. Per la progettazione e la realizzazione, anche disgiuntamente, delle opere di prima priorità, di competenza degli enti locali e inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è istituito presso la Regione un fondo,

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Art. 8-bis - Utilizzo delle economie

N3

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Art. 9 - Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali

1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo, ai sensi dell'articolo 8, sono riconosciute, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, premialità nella concessione dei finanziamenti:

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Art. 10 - Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale

1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale anche quando ricorra la possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte di soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente capo.

2. Nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1, sono inserite le opere per le quali lo studio di prefattibilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sia stato approvato dall'Assessorato regionale competente per materia. L'elenco contiene:

a) i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;

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Capo II - Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche
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Art. 11 - Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 13, adotta il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare rilevanza.

2. Sono considerate opere di particolare rilevanza, ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi e rilevanti manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, e gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti i

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Art. 12 - Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare rilevanza

1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'articolo 11, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di la

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TITOLO III - Promozione della qualità architettonica
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Capo I - Promozione della qualità architettonica
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Art. 13 - Principi, finalità e linee di intervento

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.

2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera

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Art. 14 - Promozione del concorso di idee e di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 11 e che ricorrano all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 11 deliberate dall'ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di mancata adozione del PIQUA si

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Art. 15 - Borse di studio regionali per la qualità architettonica

1. La Regione valorizza le capacità tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle università con sede in Sardegna, in fase di completamento della loro formazione, attraverso l'istituzione di tirocini formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualità arch

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Art. 16 - Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale negli edifici pubblici

1. Le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, eseguono nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non superiore alle seguenti percentuali:

a) 2 per cento per gli importi inferiori a euro 1.000.000;

b) 1 per cento per gli importi pari o superiori a un milione e inferiori a euro 5.000.000;

c) 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a euro 5.000.000 e inferiori a euro 20.000.000; la percentuale è ridotta dello

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TITOLO IV - Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)
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Capo I - Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)
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Art. 17 - Istituzione e articolazione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR)

1. Il presente titolo detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Pr

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Art. 18  - Composizione e funzionamento dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, che svolge le funzioni consultive di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:

a) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente, delegabili al dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;

b) quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici rispettivamente competenti:

1) nella materia delle infrastrutture;

2) nella materia della difesa del suolo;

3) nella materia dell'edilizia;

4) nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;

c) quattro dirigenti regionali, in particolare:

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Art. 19 - Competenze delle sezioni dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:

a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;

b) sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinano una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario di cui all'articolo 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalità contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di accordo bonario o di transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile di progetto di cui al titolo VII, capo I, in una somma pari o superiore a euro 500.000;

d) sui piani regolatori portuali dei porti di interesse economico regionale e interregionale.

2. La prima sezione dell'UTR è, inoltre, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato regionale inte

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Art. 20 - Approvazione dei progetti

1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 5

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TITOLO V - Trasparenza, qualificazione e sostenibilità ambientale
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Capo I - Osservatorio regionale dei contratti pubblici
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Art. 21 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici

1. Il presente capo detta nuove disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Osservatorio", già istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. L'Osservatorio opera presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici e costituisce, inoltre, sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Per i contratti e gli investimenti pubblici realizzati nel territorio regionale, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 e le società partecipate e le imprese pubbliche, come definite dalla normativa statale vigente, e le altre amministrazioni e gli enti, comunque denominati, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che garantisce l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, del sistema medesimo e delle piattaforme telematiche, ad esso connesse, con le banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con i sistemi e le piattaforme degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.

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Art. 22 - Prezzario regionale dei lavori pubblici

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti di cui all'articolo 21, comma 2, e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

2. Il prezzario regionale, aggiornato secondo le modalità di cui al comma 9, è finalizzato ad attuare la corretta ed efficace attività di programmazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di lavori pubblici.

3. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle

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Capo II - Elenchi unici regionali di operatori economici qualificati
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Art. 23 - Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura.

1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46.

2. Le stazioni appaltanti, per l'affida

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Art. 24 - Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori

1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo

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Art. 25 - Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale

1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, è istituito l'elenco regionale degli operatori virtuosi.

2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24, gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e professionali di cui al comma 3 dell'articolo 24, che gratuitamente, previo avviso esplorativo della stazione appaltante, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare si

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Art. 26 - Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici

1. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia euro 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del

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Capo III - Sostenibilità ambientale
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Art. 27 - Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti e la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli acquisti verdi di durata triennale, finalizzato alla elaborazione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.

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Art. 28 - Monitoraggio degli acquisti verdi

1. Le amministrazioni pubbliche costituenti il sistema Regione monitorano gli acquisti verdi effettuati, verificano i risultati ottenuti e orientano le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, è presentata alla Giunta regionale, su proposta d

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Art. 29 - Incentivi agli operatori economici per le certificazioni di qualità

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono definiti criteri e modalità per la concessione alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a

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TITOLO VI - Organizzazione dell'attività contrattuale
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Capo I - Progettazione dei contratti pubblici
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Art. 30 - Misure di razionalizzazione nella progettazione

1. In tutti i casi di finanziamenti regionali, le stazioni appaltanti inseriscono nei capitolati speciali o nel bando di gara, tra i criteri di sostenibilità, la produzione elettronica degli elaborati progettuali.

2. La Regione promuove la riduzione degli oneri di archiviazione e favorisce una rapida circolazione degli elaborati progett

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4569543 11177102
Art. 31 - Misure di promozione dei giovani professionisti

1. Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedono, anche in qualità di co-progettista firmatario del progetto

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Art. 32 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applica il decreto ministeria

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Art. 33 - Incentivi per le funzioni tecniche

1. I criteri per il riparto degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati, per il sistema Regione, con deliberaz

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Capo II - Responsabile di progetto e responsabile per fasi
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Art. 34 - Nomina e requisiti

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.

3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.

4. Il responsabile di progetto crea le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46 o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di progetto. La Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.

6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.

7. Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.

8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguat

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Art. 35 - Funzioni e compiti del responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.

2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle p

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Art. 36 - Attività di supporto

1. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amminist

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Capo III - Attività contrattuale e semplificazione
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Art. 37 - Commissione giudicatrice

1. N7 [Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto.]

2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o che presentano particolare complessità ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, selezionano, con modalità informatica,

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Art. 38 - Ufficiale rogante

1. Nelle amministrazioni del sistema Regione, i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con modalità elettronica, prescritta dall'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili.

2. Nell'ambito del sistema Regione le funzioni di cui

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Art. 39 - Linee guida e codice regionale di buone pratiche

1. N7 [La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale regionale di co

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Art. 40 - Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi particolari

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, ai sensi dell'articolo 105, comma 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

a) quando il subappalto ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, e la redazione grafica degli elaborati progettuali;

b) nella pendenza del

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Art. 41 - Aspetti sociali e ambientali

1. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, tenuto conto della natura del contratto, l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, di misure volte a favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o, comunque, di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, finalizzate all'acquisizione di competenze necessarie per la corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto e l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale e l'applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli per i lavoratori. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità si rinvia, rispettivamente, al D.M. 20 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Le stazioni appaltanti po

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Art. 42 - Lotta allo spreco alimentare e qualità dei servizi di ristorazione collettiva

1. La Regione, con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea promuove, nell'ambito degli stessi, azioni di contrasto allo spreco alimentare e il consumo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura biologica e/o integrata, dell'agricoltura sociale e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si garantisce l'assenza di organismi geneticamente modificati e il rispetto dei criteri ambientali minimi

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Art. 43 - Sopralluogo

1. La stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di soprallu

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Art. 44 - Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio non oneroso, secondo la procedura di

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TITOLO VII - Razionalizzazione e qualificazione della committenza
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Capo I - Razionalizzazione e qualificazione della committenza
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Art. 45 - Qualificazione delle stazioni appaltanti

N18

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Art. 46 - Centrale regionale di committenza

1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione nelle attività di aggregazione e centralizzazione della domanda, opera la Centrale regionale di c

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Art. 47 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acqui

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Art. 48 - Piattaforma telematica regionale di negoziazione

1. La Regione sviluppa e gestisce una piattaforma telematica di negoziazione per l'E-procurement e per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, e per le procedure telematiche di acquisto e di negoziazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La piattaforma telematica regionale è costituita quale articolazione del Sistema pubb

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Art. 49 - Esercizio associato delle funzioni e avvalimento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna), e dal titolo VIII, capo I, la Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;

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TITOLO VIII - Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici
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Capo I - Misure a tutela della sicurezza degli immobili pubblici
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Art. 50 - Fascicolo degli immobili pubblici

1. È istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici. Tale fascicolo è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura del rappresentante legale dell'ente pubblico proprietario. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'immobile di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, se possi

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Art. 51 - Dichiarazione di conformità

1. All'atto di predisporre il fascicolo dell'immobile e in occasione di ogni suo aggiornamento, il tecnico preposto rilascia una dichiarazione concernente:

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Art. 52 - Schema tipo del fascicolo del fabbricato

1. Nel fascicolo dell'immobile pubblico sono riportate informazioni di natura identificativa, progettuale, strutturale, impiantistica, ambientale relative all'edificio, e le modifiche apportate ris

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TITOLO IX - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Capo I - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 53 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al

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Art. 54 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale);

b) il comma 22 dell'

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Art. 55 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

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