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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 20/05/2014, n. 26
L. R. Puglia 20/05/2014, n. 26
L. R. Puglia 20/05/2014, n. 26
L. R. Puglia 20/05/2014, n. 26
- L.R. 29/05/2017, n. 15
- L.R. 27/03/2018, n. 7
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità e definizioni)1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fi |
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Art. 2 - (Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l’affidamento in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. 2. Al fine di garantire la maggiore disponibilit&agra |
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Art. 2 bis - (Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati)1. l comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r. |
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Art. 2 ter - (Procedure di assegnazione)1. Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi dell’articolo 2 e ai beni privati resi disponibili ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, la Regione predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione in concessione, locazione o comodato, il numero massimo di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l’estensione massima del terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, nonché l’importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal regolamento di cui al articolo 2 quinquies, contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le ope |
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Art. 2 quater - (Banca della Terra di Puglia)1. Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento Agricoltura la Banca della Terra di Puglia. |
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Art. 2 quinquies - (Regolamento)1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, adotta il regolamento attuativo della presente legge con il quale stabilisce: a) le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di cui all’articolo 2, comma 6 e di quelli di cui all’articolo 2 bis |
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Art. 4 - (Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché que |
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Art. 4 bis - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l’abbandono dei terreni agricoli, il consumo di suolo e favorirne il recupero produttivo. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive: |
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